SUPERBONUS 110%
Il Decreto Rilancio prevede all'art. 121 comma 5 che " qualora si accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta, l'agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'import corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che hanno commissionato i lavori.".
Qualora il credito fiscale sia inesistente la sanzione applicabile spazia da un minimo del 100% ad un massimo del 200% del credito fiscale inesistente.
Il primo reato tributario potenzialmente configurabile è quello di cui all'art. 8 del D.LGS n. 74/2000, che punisce con la reclusione da 4 a 8 anni chi, al fine di consentire a terzi le evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
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